(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 29 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Inserimento di un art. dopo l'art. 4 della legge regionale n. 16 giugno 1980, n. 59 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 16 giugno 1980, n. 59, e' inserito il seguente: Art. 4-bis (Cambio di destinazione d'uso). - 1. Nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale sul governo del territorio e' consentito il cambio, anche temporaneo, di destinazione d'uso di edifici o parti di essi in tutte le zone urbanistiche di piano regolatore generale per la realizzazione di asili nido pubblici e privati, micronidi, spazi per bambine e bambini e simili, per l'educazione dell'infanzia da zero a tre anni, fatti salvi i diritti dei terzi e: a) nel rispetto della normativa igienico sanitaria sui progetti edilizi, della normativa concernente i nulla osta sanitari e le autorizzazioni sanitarie nonche' della normativa vigente in materia di sicurezza per gli asili nido; b) nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica e ai sensi dell'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni. 2. Non sono dovuti oneri di urbanizzazione primaria e oneri concessori qualora al termine del servizio lo spazio riacquisti la precedente destinazione urbanistica. 3. Ai fini di cui al comma 1, i comuni si dotano di un piano di localizzazione rapportato alle documentate esigenze demografiche e produttive.".