(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Lazio n. 3 del
                          29 gennaio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
Inserimento  di  un  art.  dopo  l'art.  4  della  legge regionale n.
                        16 giugno 1980, n. 59
    1.  Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 16 giugno 1980, n. 59,
e' inserito il seguente:
    Art.  4-bis  (Cambio  di  destinazione  d'uso).  -  1. Nelle more
dell'entrata   in  vigore  della  legge  regionale  sul  governo  del
territorio e' consentito il cambio, anche temporaneo, di destinazione
d'uso  di  edifici  o  parti di essi in tutte le zone urbanistiche di
piano regolatore generale per la realizzazione di asili nido pubblici
e  privati,  micronidi,  spazi  per  bambine  e bambini e simili, per
l'educazione  dell'infanzia da zero a tre anni, fatti salvi i diritti
dei terzi e:
      a) nel rispetto della normativa igienico sanitaria sui progetti
edilizi,  della  normativa  concernente  i  nulla  osta sanitari e le
autorizzazioni  sanitarie  nonche' della normativa vigente in materia
di sicurezza per gli asili nido;
      b) nel  rispetto  della  normativa edilizia ed urbanistica e ai
sensi  dell'art.  2,  comma  60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure  di  razionalizzazione  della  finanza pubblica) e successive
modificazioni.
    2.  Non  sono  dovuti  oneri  di  urbanizzazione primaria e oneri
concessori  qualora  al  termine del servizio lo spazio riacquisti la
precedente destinazione urbanistica.
    3.  Ai  fini di cui al comma 1, i comuni si dotano di un piano di
localizzazione  rapportato  alle  documentate esigenze demografiche e
produttive.".